sanzione amministrativa pecuniaria

Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria1.Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2.La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille.
3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
Entrata in vigore il 19 giugno 2001

Sentenze1

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