sanzioni interdittive

Art. 13. Sanzioni interdittive1.Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a)l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b)in caso di reiterazione degli illeciti.
2.((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive)) hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3.Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.
Entrata in vigore il 16 gennaio 2019

Sentenze3

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