Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico.
Art. 24.Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2.Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3.Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis e 640-ter, del codice penale:
"Art. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato). - Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunita' europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attivita' di pubblico interesse, non li destina alle predette finalita', e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.".
"Art. 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita' europee e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinque mila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non puo' comunque superare il triplo del beneficio conseguito.".
"Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' a ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:
1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.".
"Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.".
"Art. 640-ter (Frode informatica). - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire due milioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.".
2.Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3.Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis e 640-ter, del codice penale:
"Art. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato). - Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunita' europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attivita' di pubblico interesse, non li destina alle predette finalita', e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.".
"Art. 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita' europee e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinque mila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non puo' comunque superare il triplo del beneficio conseguito.".
"Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' a ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:
1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.".
"Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.".
"Art. 640-ter (Frode informatica). - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire due milioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.".
1. TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-11-20, n. 202300922Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 110, 81 cpv., 640 comma 2 n. 1 c.p.·
- art. 39 T.U.L.P.S.·
- art. 5 e 24 D.lgs. n. 231/2001·
- carenza di motivazione·
- difetto di istruttoria·
- divieto di detenzione di armi·
- giurisprudenza amministrativa·
- legittimazione passiva·
- messa alla prova·
- pericolo di abuso delle armi·
- principio di proporzionalità·
- provvedimento prefettizio·
- rimborso contributo unificato·
- sospensione condizionale della pena·
- tutela della privacy
2. TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-06-27, n. 202300644Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 231/2001·
- art. 80 d.lgs. n. 50/2016·
- esclusione da gara·
- graduatoria di gara·
- illecito amministrativo da reato·
- improcedibilità del ricorso·
- omissione informativa·
- requisiti di integrità e affidabilità·
- responsabilità penale degli amministratori·
- risarcimento del danno·
- subprocedimento di verifica dei requisiti·
- valutazione discrezionale della stazione appaltante
4. TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-11-20, n. 202300921Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 39 T.U.L.P.S.·
- art. 444 c.p.p.·
- buona condotta·
- divieto di detenzione di armi·
- giurisprudenza amministrativa·
- legittimazione passiva·
- motivazione del provvedimento·
- pericolo di abuso delle armi·
- procedimento amministrativo·
- proporzionalità della sanzione·
- sospensione condizionale della pena·
- tutela della privacy
5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-09, n. 202300283Provvedimento:Leggi di più...- abbaglio dei sensi·
- annullamento gara·
- art. 231/2001·
- art. 26 c.p.a.·
- art. 395 c.p.c.·
- art. 415-bis c.p.p.·
- art. 57 Direttiva 2014/24/UE·
- art. 73 c.p.a.·
- compensazione delle spese·
- Consiglio di Stato·
- corruzione·
- inammissibilità del ricorso·
- incidente cautelare·
- motivazione della sentenza·
- motivi di revocazione·
- procedura di gara·
- revocazione sentenza·
- turbativa d'asta