cessazione
Art. 9. Cessazione1.Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:
a)si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
b)avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;
c)abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza;
d)si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
e)non possa piu' rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perche' sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;
f)se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perche' sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.
2.Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
3.La cessazione e' dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero.
a)si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
b)avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;
c)abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza;
d)si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
e)non possa piu' rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perche' sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;
f)se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perche' sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.
2.Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
3.La cessazione e' dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero.