definizioni
Art. 2. Definizioni1.Ai fini del presente decreto s'intende per:
a)«protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h);
b)«Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
c)«Carta delle Nazioni Unite»: Statuto delle Nazioni Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848;
d)«Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;
e)«rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;
f)«status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;
g)«persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
h)«status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
i)«domanda di protezione internazionale»: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
l)«familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale:
a) il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, a condizione che siano non sposati ed a suo carico. I figli minori naturali, adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi;
m)«minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
n)«Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui il richiedente e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.
Note all'art. 2:
- La legge 24 luglio 1954, n. 722, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1954, n. 196.
- La legge 14 febbraio 1970, n. 95, recante: «Adesione al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1970, n. 79.
- La legge 17 agosto 1957, n. 848, recante: «Esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1957, n. 238, supplemento ordinario.
- La legge 4 agosto 1955, n. 848, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n. 221.
- Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante: «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti, nel territorio dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1989, n. 303 e convertito, in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1990, n. 49.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante: «Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2004, n. 239.
a)«protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h);
b)«Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
c)«Carta delle Nazioni Unite»: Statuto delle Nazioni Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848;
d)«Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;
e)«rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;
f)«status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;
g)«persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
h)«status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
i)«domanda di protezione internazionale»: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
l)«familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale:
a) il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, a condizione che siano non sposati ed a suo carico. I figli minori naturali, adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi;
m)«minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
n)«Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui il richiedente e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.
Note all'art. 2:
- La legge 24 luglio 1954, n. 722, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1954, n. 196.
- La legge 14 febbraio 1970, n. 95, recante: «Adesione al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1970, n. 79.
- La legge 17 agosto 1957, n. 848, recante: «Esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1957, n. 238, supplemento ordinario.
- La legge 4 agosto 1955, n. 848, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n. 221.
- Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante: «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti, nel territorio dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1989, n. 303 e convertito, in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1990, n. 49.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante: «Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2004, n. 239.