occultamento o distruzione di documenti contabili
Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili1.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da ((tre a sette)) anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. ((8))---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".
2. TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-07-08, n. 202400188Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74·
- art. 11 e 42 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773·
- art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241·
- art. 42 del T.U.L.P.S.·
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