occultamento o distruzione di documenti contabili
Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili1.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione ((da un anno e sei mesi a sei anni.)) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
1. TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-07-08, n. 202400188Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74·
- art. 11 e 42 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773·
- art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241·
- art. 42 del T.U.L.P.S.·
- art. 699 c.p.·
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