occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili1.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione ((da un anno e sei mesi a sei anni.)) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Entrata in vigore il 7 ottobre 2015

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