occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili1.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da ((tre a sette)) anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. ((8))---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 26 ottobre 2019

Sentenze+500

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi