Art 2

Art. 2.((1.I graduati e i finanzieri si distinguono in:
a)appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente;
b)appuntati e finanzieri in ferma volontaria;
c)appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.
2.Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a)eb)del comma 1.
3.Il personale di cui al comma 1 non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere a occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
4.L'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e' abrogato.
5.In tutte le norme in vigore, le espressioni "militare di truppa" e "servizio continuativo" riferite al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di "personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri" e "servizio permanente".))
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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