Art 1

Art. 1.

Fino alla revisione del sistema di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie alle imprese manifatturiere ed estrattive, e' concesso un credito corrispondente all'importo di quattro punti di contingenza, maggiorato dei relativi oneri previdenziali per ogni dipendente, esclusi gli apprendisti, determinato in L. 14.000 mensili, a decorrere dal 1° febbraio 1977 e per le mensilita' successive, ivi compresa la tredicesima e fino al 31 gennaio 1978.
Detto credito e' incrementato di altri tre punti di contingenza e quindi di L. 10.500 mensili a decorrere dal 1° maggio 1977 alle condizioni e nei limiti temporali di cui al precedente comma.
Il credito maturato mensilmente e' portato a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le materie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di malattia dai datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro successivi al 31 gennaio 1977. (2)(3)((4))
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 APRILE 1977, N. 102
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 APRILE 1977, N. 102---------------AGGIORNAMENTO(2)
Il D.L. 30 gennaio 1978, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1978, n. 75, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il credito contributivo di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 ed alla legge 8 agosto 1977, n. 573, e' riconosciuto, fermo restando i limiti e le modalita' di applicazione, sino al 31
marzo 1978." ---------------AGGIORNAMENTO(3)
Il D.L. 6 luglio 1978, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla L.5 agosto 1978, n. 502, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Alle imprese di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, e' concessa, a decorrere dal 1 luglio 1978, e fino al 31 dicembre 1978, una riduzione contributiva commisurata al 5 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Per il personale femminile tale riduzione e' elevata al 12,50 per cento delle retribuzioni. In ogni caso, la riduzione contributiva non puo' essere inferiore a 24.500 lire mensili per ogni addetto con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 573." Ha inoltre disposto (con l'art. 1) che il termine di cui all'art. 1, secondo comma, del medesimo decreto e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978. ---------------AGGIORNAMENTO(4)
Il D.L. 6 luglio 1978, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla L.29 febbraio 1980, n. 33 , ha disposto (con l'art. 22, commi 1 e 2) che " le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, delle imprese di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, nonche' delle imprese di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92, sono ridotte di quattro punti percentuali per il personale maschile e dieci punti percentuali per il personale femminile.
L'espressione "imprese manifatturiere ed estrattive" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102, deve intendersi comprensiva delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico."
Entrata in vigore il 31 dicembre 1979

Sentenze22

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