Art 5
Art. 5.
Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso. ((6))---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell'1 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010".
Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso. ((6))---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell'1 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010".