Art. 18.(( (Durata) ))((1.Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalita' di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.))
Entrata in vigore il 30 luglio 2007
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