modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Art. 9. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 5461.Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 2:
1) nel comma 1, le parole: «nonche' le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio», sono sostituite dalle seguenti: «le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio»;
2) nel comma 2, le parole: «relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonche' le controversie» sono soppresse;
b)il comma 1 dell'articolo 4, e' sostituito dal seguente: «1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.»;
c)l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Le parti). - 1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio e' un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.»;
d)all'articolo 11:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonche' dell'agente della riscossione, nei cui confronti e' proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresi' in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.»;
2) il comma 3-bis e' soppresso.
e)l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
c) i consulenti del lavoro;
d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative societa' di servizi, purche' in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.
4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di tenuta dell'elenco, nonche' i casi di incompatibilita', diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.
6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa e' certificata dallo stesso incaricato.
All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale.
8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.
9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attivita' previste nei medesimi commi.
10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio.»;
f)all'articolo 15:
1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
2) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: «2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile.
2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.
2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.
2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.
2-octies. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.»;
g)all'articolo 16:
1) nel comma 1, secondo periodo, le parole: «all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale», sono sostituite dalle seguenti: «agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»;
2) il comma1-bise' abrogato;
3) nel comma 4, le parole: «L'Ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale», sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»;
h) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Comunicazione e notificazioni per via telematica). - 1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente puo' indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.
2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.
3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.
4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.»;
i) all'articolo 17 il comma 3-bis e' abrogato;
l) l'articolo 17-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione). - 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.
2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.
5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita' dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento.
L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.»;
m) all'articolo 18:
1) nel comma 2, lettera c) le parole: «del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione» sono soppresse;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.»;
n) al comma 1, dell'articolo 23, le parole: «L'Ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione», sono sostituite dalle seguenti: «L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
o) all'articolo 39, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
1-ter. Il processo tributario e' altresi' sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.»;
p) all'articolo 44, comma 2, secondo periodo, le parole: «,che costituisce titolo esecutivo» sono soppresse;
q) all'articolo 46:
1) nel comma 2, le parole: «, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge», sono soppresse;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.»;
r) all'articolo 47:
1) nel comma 3, le parole: «con lo stesso decreto, puo' motivatamente disporre», sono sostituite dalle seguenti: «puo' disporre con decreto motivato»;
2) nel comma 4, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.»;
3) nel comma 5, il periodo da: «di idonea garanzia» a «indicati nel provvedimento.» e' sostituito dal seguente: «della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2.»;
4) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.»;
s) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
«Art. 48 (Conciliazione fuori udienza). - 1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione e' gia' fissata e sussistono le condizioni di ammissibilita', la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo e' parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.
3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.»;
t) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:
«Art. 48-bis (Conciliazione in udienza). - 1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, puo' presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilita', invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.
3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Art. 48-ter (Definizione e pagamento delle somme dovute). - 1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.
2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»;
u) all'articolo 49, comma 1, le parole: «escluso l'articolo 337» sono soppresse;
v) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - 1. La sentenza della commissione provinciale puo' essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell'articolo 4, comma 2.
2. L'appellante puo' chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutivita' della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente puo' comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa puo' derivargli un danno grave e irreparabile.
3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
6. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.»;
z) all'articolo 62:
1) nel primo comma, le parole: «comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.
Sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale puo' essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.»;
aa) dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente:
«Art. 62-bis (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione). - 1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione puo' chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutivita' allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.
Il contribuente puo' comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa puo' derivargli un danno grave e irreparabile.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
5. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.
6. La commissione non puo' pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.»;
bb) all'articolo 63, comma 1, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
cc) all'articolo 64, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.»;
dd) all'articolo 65 dopo il comma 3 e' aggiunto in fine il seguente: «3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 52, in quanto compatibili.»;
ee) dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente:
«Art. 67-bis (Esecuzione provvisoria). - 1. Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.»;
ff) all'articolo 68:
1) nel comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.» e nell'ultimo periodo del medesimo comma, le parole: «a), b) e c)» sono soppresse;
2) nel comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.»;
gg) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
«Art. 69 (Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente). - 1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, puo' essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilita' dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonche' il termine entro il quale puo' essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.
3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.
4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.
5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.»;
hh) l'articolo 69-bis e' abrogato;
ii) all'articolo 70:
1) nel comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la», sono sostituite dalla seguente «La»;
2) nel comma 2, le parole: «dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della», sono sostituite dalle seguenti: «a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla»;
3) nel comma 4, le parole: «all'ufficio del Ministero delle finanze o all'ente locale obbligato», sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui al comma 2 obbligati»;
4) nei commi 5 e 7, le parole: «del Ministero delle finanze o l'ente locale», sono soppresse; inoltre, sempre nel comma 7, al secondo periodo, le parole: «della legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.», sono sostituite dalle seguenti: «del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»;
5) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Per il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso e' deciso dalla Commissione in composizione monocratica.».
Note all'art. 9:
Il testo vigente dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
Art. 2. (Oggetto della giurisdizione tributaria)
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa dalla capacita' di stare in giudizio.".
Il testo vigente dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 4. (Competenza per territorio)
1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.".
Il testo vigente dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 11. (Capacita' di stare in giudizio)
"1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, puo' risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonche' dell'agente della riscossione, nei cui confronti e' proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresi' in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.
3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso puo' stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto ufficio.
3-bis. (Soppresso).".
Il testo vigente dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 15. (Spese del giudizio)
1. La parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile.
2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.
2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.
2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.
2-octies. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione".
Il testo vigente dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 16 (Comunicazioni e notificazioni)
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, e' restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria puo' anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.
1.bis. (Abrogato).
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del c.p.c., salvo quanto disposto dall' art. 17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all' ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.".
Il testo vigente dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 17. (Luogo delle comunicazioni e notificazioni) 1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all' atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.
2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.
3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non e' possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione (48).
3-bis. (Abrogato).".
Il testo vigente dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 18. (Il ricorso)
1. Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
a) della commissione tributaria cui e' diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche' del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso e' proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.";
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente".
Il testo vigente dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 23. (Costituzione in giudizio della parte resistente)
1. L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei cui confronti e' stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso e' stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.
2. La costituzione della parte resistente e' fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.
3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresi' le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa".
Il testo vigente dell'articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 39. (Sospensione del processo)
1. Il processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio
1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
1-ter. Il processo tributario e' altresi' sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.".
Il testo vigente dell'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 44. (Estinzione del processo per rinuncia al ricorso)
(Omissis).
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione e' fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
(Omissis).".
Il testo vigente dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 46. (Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere)
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere e' dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'art. 28.
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.".
Il testo vigente dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 47. (Sospensione dell' atto impugnato)
1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell' esecuzione dell' atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all' art. 22.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.
5. La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2.
5-bis. L'istanza di sospensione e' decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia .
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte puo' revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.".
Il testo vigente dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 49. (Disposizioni generali applicabili)
1. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.".
Il testo vigente dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 62. (Norme applicabili)
1. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale puo' essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1a 5 dell' art. 360, primo comma , del c.p.c..
2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal c.p.c. in quanto compatibili con quelle del presente decreto.
2-bis. Sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale puo' essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile".
Il testo vigente dell'articolo 63, primo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 63. (Giudizio di rinvio)
1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
(Omissis).".
Il testo vigente dell'articolo 64, primo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente:
"Art. 64. (Sentenze revocabili e motivi di revocazione)
1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
(Omissis).".
Il testo vigente dell'articolo 65 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 65. (Proposizione della impugnazione)
1. Competente per la revocazione e' la stessa commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. A pena di inammissibilita' il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall' art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' art. 395 del c.p.c. nonche' del giorno della scoperta o della falsita' dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.
3. Il ricorso per revocazione e' proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2.
3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 52, in quanto compatibili".
Il testo vigente dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 68. (Pagamento del tributo in pendenza del processo)
1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
- b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.
c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l' ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.
3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia. ".
Il testo vigente dell'articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 70. (Giudizio di ottemperanza)
1. La parte che vi ha interesse, puo' richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.
2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale e' prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.
3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilita', della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all' originale o copia autentica dell' atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.
4. Uno dei due originali del ricorso e' comunicato a cura della segreteria della commissione ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.
5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio puo' trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell' eventuale adempimento.
6. Il presidente della commissione tributaria, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.
7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, puo' delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.
9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.
10. Contro la sentenza di cui al comma 7 e' ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.
10-bis. Per il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso e' deciso dalla Commissione in composizione monocratica.".
Entrata in vigore il 7 ottobre 2015

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