organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline

Art. 43. Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico dedicati a particolari discipline1.Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline.
Entrata in vigore il 22 gennaio 2003
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