Art 10

Art. 10.
Al terzo comma dell'articolo 195-bis, inserito nel testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con l'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, sono soppresse le parole: "... nonche' per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante".
Dopo il terzo comma del citato articolo 195-bis e' aggiunto il seguente:
"Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attivita' dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati".
Entrata in vigore il 10 aprile 1968

Sentenze1


  • 1. TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-02-08, n. 202400101
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • canone demaniale marittimo·
    • compensazione delle spese di lite·
    • concessione demaniale marittima·
    • decadenza della concessione·
    • d.lgs. 507/1993·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione·
    • legge 337/1968·
    • translatio judicii·
    • tutela del pubblico interesse·
    • violazione del principio di ragionevolezza
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