modifiche in materia di rogatorie dall'estero

Art. 6. Modifiche in materia di rogatorie dall'estero1.Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)l'articolo 723 e' sostituito dal seguente:
«Art. 723 (Poteri del Ministro della giustizia). - 1. Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un'autorita' straniera, trasmettendola per l'esecuzione all'autorita' giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi puo' disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati.
3. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere puo' essere esercitato altresi' in caso di pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
4. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza, l'autorita' giudiziaria che la riceve ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia.
5. Il Ministro della giustizia non da' altresi' corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
6. Nei casi in cui la richiesta di assistenza ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita' giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia ha facolta' di non dare corso alla stessa quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunita' della persona citata. Il Ministro ha altresi' facolta' di non dare corso alla richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non da' idonee garanzie di reciprocita'.
7. Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita il potere di cui al presente articolo ne da' comunicazione alle autorita' giudiziarie interessate.»;
b)l'articolo 724 e' sostituito dal seguente:
«Art. 724 (Procedimento di esecuzione). - 1. Le richieste di assistenza giudiziaria per le attivita' di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l'attivita' richiesta.
2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall'autorita' straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attivita' che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari.
3. Negli altri casi il procuratore della Repubblica da' senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato.
4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti all'esecuzione provvede il procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggiore importanza investigativa.
5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che deve provvedere alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter.
6. Quando e' previsto l'intervento del giudice, in caso di contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione che decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, e' comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorita' giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.
7. L'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria e' negata:
a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;
b) se il fatto per cui procede l'autorita' straniera non e' previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;
c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria.
8. L'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria e' sospesa quando da essa puo' derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso.
9. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle richieste di assistenza dell'autorita' straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.»;
c)l'articolo 725 e' sostituito dal seguente:
«Art. 725 (Esecuzione delle rogatorie). - 1. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le disposizioni del presente codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorita' giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
2. Si applica l'articolo 370, comma 3.
3. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, con decreto motivato, la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o incaricati dell'autorita' richiedente. Quando la richiesta proviene da autorita' diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea, l'autorizzazione e' comunicata al Ministro della giustizia.
4. Se nel corso dell'esecuzione il procuratore della Repubblica rileva l'opportunita' del compimento di atti ulteriori non indicati nella richiesta, ne informa senza ritardo l'autorita' richiedente ai fini dell'integrazione della richiesta. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 724, commi 7 e 9.»;
d)l'articolo 726-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 726-ter (Rogatoria proveniente da autorita' amministrativa straniera). - 1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato e' presentata da un'autorita' amministrativa di altro Stato, essa e' trasmessa per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Capo.»;
e)dopo l'articolo 726-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 726-quater (Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute). - 1. Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provvede il Ministro della giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria procedente ovvero il magistrato di sorveglianza quando si tratti di soggetto condannato o internato e acquisite le informazioni relative alla situazione processuale, alle condizioni di salute e alle eventuali esigenze di sicurezza.
2. In caso di accoglimento, il Ministro della giustizia indica il termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata, che non puo' comunque eccedere il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'atto.
3. L'autorita' giudiziaria italiana concorda con l'autorita' straniera competente le modalita' del trasferimento e della detenzione nello Stato richiedente.
4. Il trasferimento temporaneo e' rifiutato se:
a) la persona detenuta non vi acconsente;
b) il trasferimento puo' prolungare la sua detenzione.
5. Il trasferimento temporaneo e' subordinato alla condizione che la persona trasferita non sia perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della liberta' personale nello Stato richiedente per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, salvo che:
a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria;
b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
6. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato estero, salvo che l'autorita' giudiziaria italiana ne disponga la liberazione. La detenzione al di fuori del territorio nazionale si considera ad ogni effetto come sofferta in Italia.
Art. 726-quinquies (Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorita' giudiziaria straniera della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito che si trovi nello Stato puo' essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.
2. L'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 724 procede all'esecuzione della richiesta, salvo che sia contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato e' subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso.
3. L'autorita' giudiziaria e l'autorita' richiedente concordano le modalita' dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonche' le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui e' richiesto l'esame o la partecipazione a distanza.
4. Per la citazione della persona di cui e' richiesta l'audizione o la partecipazione a distanza si applicano le norme del presente codice.
5. L'autorita' giudiziaria provvede all'identificazione della persona di cui e' richiesta l'audizione o la partecipazione e assicura, ove necessario, la presenza di un interprete e la traduzione degli atti nei casi previsti dalla legge.
6. L'audizione e' direttamente condotta dall'autorita' richiedente secondo il proprio diritto interno, in presenza dell'autorita' nazionale che, assistita se del caso da un interprete, assicura il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
7. Al termine delle operazioni e' redatto processo verbale attestante la data e il luogo di esecuzione delle medesime, l'identita' della persona sentita o che ha partecipato all'udienza, fatte salve le misure eventualmente concordate per la protezione della stessa, nonche' l'identita' e le qualifiche di tutte le altre persone presenti, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si e' svolto il collegamento. Il processo verbale, sottoscritto dall'autorita' giudiziaria procedente, e' trasmesso all'autorita' richiedente.
8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.
Art. 726-sexies (Audizione mediante teleconferenza). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorita' richiedente non sia possibile od opportuna puo' essere eseguita mediante teleconferenza.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, nonche' in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.».
Entrata in vigore il 16 ottobre 2017

Sentenze7


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-05-07, n. 202002868
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 696 c.p.p.·
    • art. 723 c.p.p.·
    • art. 724 c.p.p.·
    • assistenza giudiziaria internazionale·
    • Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione·
    • difetto di motivazione degli atti amministrativi·
    • discrezionalità amministrativa·
    • obbligo di istruttoria·
    • principio del ne bis in idem·
    • responsabilità amministrativa delle società·
    • rogatorie passive

  • 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-05-07, n. 202002869
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 723 c.p.p.·
    • art. 724 c.p.p.·
    • assistenza giudiziaria internazionale·
    • convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione·
    • difetto di istruttoria e di motivazione·
    • diritto internazionale generale·
    • obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • poteri del Ministero della giustizia·
    • principio di ne bis in idem·
    • responsabilità amministrativa delle società ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001·
    • rogatorie passive

  • 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-07-03, n. 201908717
    Provvedimento:
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    • Art. 723 c.p.p.·
    • Assistenza giudiziaria·
    • Convenzione di Schengen·
    • Convenzione UNCAC·
    • Diritto internazionale·
    • Discrezionalità amministrativa·
    • Potere di blocco del Ministero della Giustizia·
    • Principio ne bis in idem·
    • Protocollo 7 CEDU·
    • Rogatoria internazionale

  • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-07-03, n. 201908719
    Provvedimento:
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    • art. 723 c.p.p.·
    • assistenza giudiziaria·
    • convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione·
    • difetto di istruttoria·
    • difetto di motivazione·
    • diritto internazionale·
    • ne bis in idem·
    • poteri del Ministro della giustizia·
    • principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano·
    • rogatorie internazionali

  • 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-07-03, n. 201908716
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 723 c.p.p.·
    • art. 97 Costituzione·
    • assistenza giudiziaria internazionale·
    • convenzione UNCAC·
    • difetto di motivazione·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • garanzie partecipative·
    • legge n. 241/1990·
    • Ministero della Giustizia·
    • motivi aggiunti·
    • principio del ne bis in idem·
    • principio di reciprocità·
    • procura della Repubblica di Milano·
    • rogatorie internazionali·
    • sospensione cautelare·
    • tutela dei diritti fondamentali·
    • valutazione della legittimità del provvedimento·
    • violazione del giusto processo
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