Art 5

Art. 5.1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni legislative che accordano la garanzia dello Stato per il rischio di cambio su prestiti in valuta contratti da soggetti pubblici o privati direttamente oppure tramite istituzioni creditizie nazionali, su mercati o presso istituzioni finanziarie internazionali e comunitarie. Per i prestiti contratti in dipendenza delle finalita' di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, l'abrogazione decorre dal 1 gennaio 1994.
2.Sono fatte salve le garanzie per le quali sia gia' stato adottato il relativo provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 11 luglio 1992

Sentenze6

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