Art 1

Art. 1.
L'assistenza prevista dalla presente legge e' concessa, secondo le modalita' fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie:
1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;
2) profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano;
3) profughi da territori esteri;
4) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.
L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se gia' lo erano prima del fatto che determino' la condizione di profugo o lo sono divenute a seguito di tale fatto. ((11))----------------AGGIORNAMENTO (11) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della presente legge, e' prorogato sino al 30 dicembre 2005.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2000

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