Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione

Art. 17.Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione1.Alle imprese di esercizio cinematografico e' riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. ((9))2.Alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, e' riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.
3.Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980.

---------------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 23, comma 1-bis) che "Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, e' riconosciuto, in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale".
Entrata in vigore il 15 luglio 2022

Sentenze3


  • 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-03-23, n. 202305101
    Provvedimento:
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    • annullamento decreto ministeriale·
    • art. 20 legge 220/2016·
    • credito di imposta per imprese audiovisive·
    • discrezionalità amministrativa·
    • impresa non appartenenti al settore audiovisivo·
    • incentivi fiscali per imprese settore audiovisivo·
    • legge 220/2016·
    • motivazione atto amministrativo·
    • riparto fondo per sviluppo investimenti nel cinema e audiovisivo·
    • sostegno economico al settore cinematografico

  • 2. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-02-06, n. 202302014
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • contraddittorio procedurale·
    • credito di imposta·
    • difetto di istruttoria·
    • divieto di cumulo contributi·
    • eccesso di potere·
    • principio di giusto procedimento·
    • revoca contributo pubblico·
    • spese processuali·
    • violazione art. 7 l. 241/1990

  • 3. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-07-03, n. 202413458
    Provvedimento:
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    • aiuti di Stato nel settore audiovisivo·
    • associazioni in partecipazione per la produzione cinematografica·
    • crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo·
    • disparità di trattamento tra distributori cinematografici·
    • legittimità costituzionale delle agevolazioni fiscali·
    • pluralismo delle espressioni culturali·
    • principio di capacità contributiva·
    • principio di libera prestazione dei servizi·
    • regolamento UE n. 651/2014·
    • tax credit esterno
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