credito d'imposta per le imprese di distribuzione
Art. 16. Credito d'imposta per le imprese di distribuzione1.Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva e' riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al ((40 per cento)) delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178)).
3.Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' altresi' riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purche' appartenente ad una delle minoranze linguistiche riconosciute. Il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo per le finalita' del presente comma, della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute.
4.Per le altre tipologie di opere e imprese, l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178)).
3.Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' altresi' riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purche' appartenente ad una delle minoranze linguistiche riconosciute. Il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo per le finalita' del presente comma, della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute.
4.Per le altre tipologie di opere e imprese, l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.
Sentenze • 2
1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-03-23, n. 202305101Provvedimento:Leggi di più...- annullamento decreto ministeriale·
- art. 20 legge 220/2016·
- credito di imposta per imprese audiovisive·
- discrezionalità amministrativa·
- impresa non appartenenti al settore audiovisivo·
- incentivi fiscali per imprese settore audiovisivo·
- legge 220/2016·
- motivazione atto amministrativo·
- riparto fondo per sviluppo investimenti nel cinema e audiovisivo·
- sostegno economico al settore cinematografico
2. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-07-03, n. 202413458Provvedimento:Leggi di più...- aiuti di Stato nel settore audiovisivo·
- associazioni in partecipazione per la produzione cinematografica·
- crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo·
- disparità di trattamento tra distributori cinematografici·
- legittimità costituzionale delle agevolazioni fiscali·
- pluralismo delle espressioni culturali·
- principio di capacità contributiva·
- principio di libera prestazione dei servizi·
- regolamento UE n. 651/2014·
- tax credit esterno