consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo
Art. 11. Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo1.E' istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato «Consiglio superiore».
2.Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonche' nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' cinematografiche e dell'audiovisivo.
3.In particolare, il Consiglio superiore:
a)svolge attivita' di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonche' attivita' di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;
b)formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, alle misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva, nonche' all'attivita' di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;
c)esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;
d)esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonche' in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;
e)esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attivita' e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;
f)organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonche' sull'evoluzione delle professioni e delle attivita' del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonche' sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;
g)formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12;
h)emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attivita' nel settore cinematografico e audiovisivo, nonche' sulle relative analisi d'impatto;
i)esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.
4.Il Consiglio superiore e' composto da:
a)otto personalita' del settore cinematografico e audiovisivo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacita' anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza unificata;
b)tre membri scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.
5.Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita' di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.
6.Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7.Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il regime di incompatibilita' dei componenti e le modalita' di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.
8.Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore e' soppressa la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.
Note all'art. 11:
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158, S.O.
2.Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonche' nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' cinematografiche e dell'audiovisivo.
3.In particolare, il Consiglio superiore:
a)svolge attivita' di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonche' attivita' di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;
b)formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, alle misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva, nonche' all'attivita' di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;
c)esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;
d)esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonche' in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;
e)esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attivita' e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;
f)organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonche' sull'evoluzione delle professioni e delle attivita' del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonche' sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;
g)formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12;
h)emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attivita' nel settore cinematografico e audiovisivo, nonche' sulle relative analisi d'impatto;
i)esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.
4.Il Consiglio superiore e' composto da:
a)otto personalita' del settore cinematografico e audiovisivo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacita' anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza unificata;
b)tre membri scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.
5.Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita' di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.
6.Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7.Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il regime di incompatibilita' dei componenti e le modalita' di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.
8.Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore e' soppressa la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.
Note all'art. 11:
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158, S.O.