disposizioni di attuazione

Art. 25. Disposizioni di attuazione1.Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalita' applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto gia' previsto nei precedenti articoli, sono definiti:
a)i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidita' patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;
b)i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonche' le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c);
c)il termine massimo entro cui l'importo puo' essere utilizzato;
d)i casi di decadenza ovvero di revoca.
((d-bis) i requisiti e le modalita' di erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.))
Entrata in vigore il 25 maggio 2021
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