Art 7
Art. 7.
Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
In mancanza di discendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui al citato articolo 16, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti.
L'assegnazione e' fatta all'avente diritto designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo tra essi, decide l'autorita' giudiziaria su istanza degli interessati o dell'Ente, con riguardo alle condizioni e attitudini personali.
I coeredi esclusi dall'assegnazione, per la soddisfazione della quota di eredita' di loro spettanza o della parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno credito verso l'assegnatario del fondo, nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualita' versate dal loro dante causa, aumentato dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.
Il credito dei coeredi puo' essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un periodo di dieci anni.
Se nessuno dei discendenti ne' il coniuge e' in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del ricordato articolo 16 o e' disposto a subentrare nell'assegnazione, il fondo ritorna nella disponibilita' dell'Ente per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle annualita' versate dal loro dante causa e ad ottenere un'indennita' nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.
Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
In mancanza di discendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui al citato articolo 16, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti.
L'assegnazione e' fatta all'avente diritto designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo tra essi, decide l'autorita' giudiziaria su istanza degli interessati o dell'Ente, con riguardo alle condizioni e attitudini personali.
I coeredi esclusi dall'assegnazione, per la soddisfazione della quota di eredita' di loro spettanza o della parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno credito verso l'assegnatario del fondo, nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualita' versate dal loro dante causa, aumentato dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.
Il credito dei coeredi puo' essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un periodo di dieci anni.
Se nessuno dei discendenti ne' il coniuge e' in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del ricordato articolo 16 o e' disposto a subentrare nell'assegnazione, il fondo ritorna nella disponibilita' dell'Ente per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle annualita' versate dal loro dante causa e ad ottenere un'indennita' nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.
3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-18, n. 202303925Provvedimento:Leggi di più...- art. 16 legge 12 maggio 1950 n. 230·
- art. 7 legge 29 maggio 1967 n. 379·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisprudenza amministrativa·
- improcedibilità del ricorso·
- inammissibilità del ricorso·
- interesse legittimo·
- interesse strumentale·
- principio di effettività dell'interesse a ricorrere·
- revoca dell'assegnazione·
- subentro nell'assegnazione dei terreni