Art 16

Art. 16.

Competenze dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale

1.Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 37, comma 2, lettera g), dopo le parole «nuove concessioni», sono inserite le seguenti: «nonche' per quelle di cui all'articolo 43, ((comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2))»;
((a-bis) all'articolo 37, comma 6, alinea, le parole: "Alle attivita' di cui al comma 3 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite dalla legge,";
a-ter) all'articolo 37, comma 6, lettera b), il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita' previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione"));
b)all'articolo 43, comma 1, le parole «sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS,» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS,»;
c)all'articolo 43, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, verifica l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti gia' inclusi in tariffa.».
((1-bis.All'Autorita' di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori trenta unita' di personale di ruolo. L'Autorita' provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali dell'Autorita' ancora in corso di validita', nel rispetto delle previsioni di legge e in relazione ai profili di interesse individuati dall'Autorita' nell'ambito della propria autonomia organizzativa, acquisendo le occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1 del presente articolo))2.Ai fini della prosecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, all'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al primo periodo, dopo le parole «per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e di 142 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole «l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»;
b)al secondo periodo, dopo le parole «per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e a 142 milioni di euro per l'anno 2019» ((e dopo le parole: "legge 27 dicembre 2013, n. 147" sono aggiunte le seguenti: ", nell'ambito delle risorse non impegnate del Fondo medesimo"));
c)le parole «58 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «108 milioni di euro»;
d)il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, e' incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025"
Entrata in vigore il 19 novembre 2018
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