Art 2

Art. 2.
La speciale elargizione di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624, e' elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere.
A tal fine, per la individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'articolo 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.
La speciale elargizione e' dovuta altresi', nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.
Entrata in vigore il 22 agosto 1980
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