Imputazione della spesa e prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni

Art. 2.Imputazione della spesa e prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni

All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' inserito, dopo il quinto, il seguente comma:
"Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti".
Il limite di somma di cui al quarto comma dell'articolo 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, quale modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904, e' elevato a lire 10 milioni.
La tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione dello Stato ai propri dipendenti civili e militari in attivita' di servizio costituisce documento valido anche ai fini della riscossione, senza limite di importo, dei titoli di spesa emessi a favore del predetto personale per il pagamento degli stipendi e delle altre competenze fisse ed accessorie.
Il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e' sostituito dai seguenti:
"Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.
Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere".
NOTE

Nota all'art. 2, primo comma:
La legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), all'art. 20, disciplina gli impegni.

Nota all'art. 2, secondo comma:
Il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904 (Modificazioni agli articoli 48, primo comma, 250 e 420, quarto comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonche' all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato) nell'art. 3, dispone:
"Il quarto comma dell'art. 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, aggiunto a tale articolo dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e successivamente modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 e 24 novembre 1965, n. 1563, e' sostituito dal seguente:
"Il pagamento di somme non superiori a lire due milioni e quattrocentomila puo' essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identita' personale:
1) passaporto;
2) tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata da amministrazioni statali ai propri dipendenti, civili e militari, in attivita' di servizio ed in quiescenza nonche' ai loro familiari;
3) libretto per licenza di porto d'armi;
4) tessera postale di riconoscimento;
5) patente di abilitazione per la, guida di autoveicoli o motoveicoli;
6) carta d'identita'".

Note all'art. 2, quarto comma:
- L'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Recupero dei crediti verso impiegati e pensionali, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), prevedeva la prescrizione biennale.
- Il testo del decreto-legge luogotenenziale n. 1278/1917 (articolo unico) e' il seguente:
"Sono compresi tra gli assegni personali soggetti alla prescrizione biennale, giusta la legge 9 marzo 1871, n. 102, le indennita' di missione, quelle di tramutamento, le indennita' di residenza, le indennita' eventuali e speciali per il Regio Esercito e per la Regia Marina e quelle di guerra, i compensi mensili straordinari previsti dall'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109, ed in genere tutti gli assegni fissi di cui nell'art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339,".
Entrata in vigore il 21 agosto 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi