Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 73
Art. 73.
La Corte puo' disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari.
La Corte puo' disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari.