Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 8
Art. 8.
(Art. 4, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati ne' collocati d'ufficio a riposo, ne' allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto Reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
La commissione e' presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.
Il parere della commissione puo' essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.
(Art. 4, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati ne' collocati d'ufficio a riposo, ne' allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto Reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
La commissione e' presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.
Il parere della commissione puo' essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.
Sentenze • 2
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-03-27, n. 201403388Provvedimento:Leggi di più...- annullamento degli atti amministrativi·
- art. 4 legge n. 97/2001·
- compensazione delle spese di lite·
- condanna penale·
- eccesso di potere·
- misure cautelari·
- prescrizione del reato·
- principio di autonomia della magistratura·
- regolamento di disciplina dei magistrati della Corte dei Conti·
- riammissione in servizio·
- sospensione dal servizio·
- trattenimento in servizio·
- violazione dei principi costituzionali