Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 8

Art. 8.

(Art. 4, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati ne' collocati d'ufficio a riposo, ne' allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto Reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

La commissione e' presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.

Il parere della commissione puo' essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934

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