Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 54
Art. 54.
(Art. 85, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).
Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'Erario per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili e dei funzionari od agenti contemplati dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, la Corte puo' pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori o cauzionanti, anche prima del giudizio sul conto.
(Art. 85, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).
Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'Erario per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili e dei funzionari od agenti contemplati dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, la Corte puo' pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori o cauzionanti, anche prima del giudizio sul conto.