Art 1

Art. 1.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono introdotte le seguenti modificazioni:
All'articolo 71:
nell'undicesimo comma, alle parole: "al secondo comma dell'articolo 70" sono sostituite le seguenti:
"all'articolo 70";
e' soppresso l'ultimo comma;
All'articolo 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: "un quarto", sono sostituite le seguenti: "la meta'";
All'articolo 75, nel sesto comma e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'importo della borsa di studio e' elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso universita' o istituti di ricerca".
Entrata in vigore il 21 agosto 1984
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