Art 5
Art. 5.
I massaggiatori privi della vista diplomati presso la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961, n. 570, hanno diritto ad ottenere a domanda dalla direzione della scuola suddetta la conversione del titolo posseduto nel diploma di massofisioterapista, equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.
Ai medesimi e' riconosciuto quindi il diritto ad ottenere, sempre a domanda, dal Ministero del lavoro o della previdenza sociale, l'iscrizione all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.
I massaggiatori privi della vista diplomati presso la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961, n. 570, hanno diritto ad ottenere a domanda dalla direzione della scuola suddetta la conversione del titolo posseduto nel diploma di massofisioterapista, equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.
Ai medesimi e' riconosciuto quindi il diritto ad ottenere, sempre a domanda, dal Ministero del lavoro o della previdenza sociale, l'iscrizione all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.
Sentenze • 1
1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-06-17, n. 202107274Provvedimento:Leggi di più...- diritto al lavoro·
- eccesso di potere·
- elenco speciale ad esaurimento·
- giurisdizione amministrativa·
- legittimità costituzionale·
- legittimo affidamento·
- operatori di interesse sanitario·
- principio di eguaglianza·
- requisiti di iscrizione·
- riforma delle professioni sanitarie·
- sospensione dell'attività lavorativa·
- tutela della salute pubblica·
- violazione del principio di favor partecipationis