Art 5

Art. 5.
I massaggiatori privi della vista diplomati presso la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961, n. 570, hanno diritto ad ottenere a domanda dalla direzione della scuola suddetta la conversione del titolo posseduto nel diploma di massofisioterapista, equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.
Ai medesimi e' riconosciuto quindi il diritto ad ottenere, sempre a domanda, dal Ministero del lavoro o della previdenza sociale, l'iscrizione all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.
Entrata in vigore il 30 giugno 1971

Sentenze1


  • 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-06-17, n. 202107274
    Provvedimento:
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    • diritto al lavoro·
    • eccesso di potere·
    • elenco speciale ad esaurimento·
    • giurisdizione amministrativa·
    • legittimità costituzionale·
    • legittimo affidamento·
    • operatori di interesse sanitario·
    • principio di eguaglianza·
    • requisiti di iscrizione·
    • riforma delle professioni sanitarie·
    • sospensione dell'attività lavorativa·
    • tutela della salute pubblica·
    • violazione del principio di favor partecipationis
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