Art 5

Art. 5.
I massaggiatori privi della vista diplomati presso la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961, n. 570, hanno diritto ad ottenere a domanda dalla direzione della scuola suddetta la conversione del titolo posseduto nel diploma di massofisioterapista, equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.
Ai medesimi e' riconosciuto quindi il diritto ad ottenere, sempre a domanda, dal Ministero del lavoro o della previdenza sociale, l'iscrizione all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.
Entrata in vigore il 30 giugno 1971

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