Art 1

Art. 1.1.Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Ai fini delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i componenti delle commissioni tributarie sovrannumerari di cui all'articolo 4, comma 39, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che entro la data delle elezioni non siano stati immessi nelle funzioni giurisdizionali, nonche' i componenti della Commissione tributaria centrale.
3.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2013.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo eordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 50.
Entrata in vigore il 7 giugno 2013
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