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Art. 23. nullita' o la decadenza di un brevetto per l'invenzione industriale incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto e l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare del brevetto.
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte.
Puo' ottenere altresi' che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la contraffazione.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Nella materia di cui al presente decreto, il consulente tecnico d'ufficio puo' ricevere documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa. Ciascuna parte puo' nominare anche piu' di un consulente.".
Nota all'art. 23:
- Il testo dell'art. 77 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 77. - L'onere di provare la nullita' o la decadenza di un brevetto per invenzione industriale incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto".
Entrata in vigore il 15 aprile 1996

Sentenze1

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