norme igienico-sanitarie

Art. 5. Norme igienico-sanitarie1.I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attivita' agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralita' degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonche' delle limitate dimensioni dell'attivita' esercitata.
2.La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
3.L'autorita' sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantita' delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
4.Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione puo' essere autorizzato l'uso della cucina domestica. ((1))5.Per le attivita' agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneita' dei locali e' sufficiente il requisito dell'abitabilita'. ((1))6.Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attivita' agrituristica la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche e' assicurata con opere provvisionali.
---------------AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 17/10/2007, n. 40), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 4 e 5.
Entrata in vigore il 17 ottobre 2007

Sentenze1


  • 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-14, n. 202306904
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    • art. 19 legge 241/1990·
    • art. 21 nonies legge 241/1990·
    • art. 23 ter D.P.R. 380/2001·
    • art. 3 legge 96/2006·
    • attività agrituristica·
    • autotutela amministrativa·
    • contributo di costruzione·
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    • requisiti di ruralità·
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