locali per attivita' agrituristiche

Art. 3. Locali per attivita' agrituristiche1.Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche gli edifici o parte di essi gia' esistenti nel fondo.
2.Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attivita' agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche' delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
3.I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
Entrata in vigore il 16 marzo 2006
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