contravvenzioni al capo ix

Art. 140. Contravvenzioni al capo IX1.Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 98; 99; 102; 103 e 108, e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; nei casi di grave o continuato superamento dei limiti di cui all'articolo 96, il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti a cento milioni.
2.L'esercente ed il vettore che omettono di effettuare gli adempimenti di cui all'articolo 100 sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque a venti milioni.
3.Gli esercenti che omettono di effettuare gli adempimenti di cui all'articolo 101 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire venti a ottanta milioni.
4.Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 107; 111, commi 6 e 9; 113, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire uno a cinque milioni.
Entrata in vigore il 13 giugno 1995

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