ottimizzazione della protezione

Art. 72. Ottimizzazione della protezione1.In conformita' ai principi generali di cui al capo I del presente decreto, nell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 59 il datore di lavoro e' tenuto ad attuare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e sociali.
2.Ai fini di quanto previsto dal comma 1, gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature, le modalita' operative concernenti le attivita' di cui all'articolo 59 debbono essere rispondenti alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantire un equivalente livello di radioprotezione.
Entrata in vigore il 13 giugno 1995

Sentenze1

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