ricerca scientifica clinica
Art. 108. Ricerca scientifica clinica1.Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere effettuate soltanto con il consenso scritto delle persone medesime, previa informazione sui rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni ionizzanti ((e solo nell'ambito di programmi notificati almeno trenta giorni prima del loro inizio al Ministero della salute. La documentazione trasmessa deve contenere il parere vincolante del Comitato etico, acquisito secondo quanto disposto dalle norme vigenti)).
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 1 MARZO 2002, N. 39)).
3.In caso di minori o di soggetti con ridotta capacita' di intendere e di volere, il consenso di cui al comma 1 deve essere espresso da coloro che ne hanno la rappresentanza.
4.La ricerca scientifica clinica non puo' essere condotta su donne sane in eta' fertile, salvo i casi in cui la gravidanza possa essere sicuramente esclusa.
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 1 MARZO 2002, N. 39)).
3.In caso di minori o di soggetti con ridotta capacita' di intendere e di volere, il consenso di cui al comma 1 deve essere espresso da coloro che ne hanno la rappresentanza.
4.La ricerca scientifica clinica non puo' essere condotta su donne sane in eta' fertile, salvo i casi in cui la gravidanza possa essere sicuramente esclusa.