limiti di esposizione

Art. 96. Limiti di esposizione1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA, l'ENEA, l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento alle diverse modalita' di esposizione di cui al decreto ai sensi dell'articolo 82:
a)i limiti di dose per:
1) lavoratori esposti;
2) apprendisti e studenti;
3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;
4) lavoratori non esposti.
b)i valori di dose che comportano la sorveglianza medica eccezionale e l'obbligo di cui agli articoli 91 e 92;
2.Il decreto di cui al comma 1 puo' altresi' stabilire particolari limiti di dose o condizioni di esposizione per le lavoratrici in eta' fertile, nonche' per le apprendiste e studentesse in eta' fertile, di cui all'articolo 70.
3.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA, ISS e l'ISPESL sono fissati i limiti di dose per le persone del pubblico.
4.Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 vengono definite le specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per garantire l'osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di utilizzazione, anche per i casi di esposizione esterna e interna concomitante.
5.Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 possono essere stabiliti particolari casi per i quali non si applicano i limiti di dose di cui agli stessi decreti.
6.Nel decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i valori di concentrazione di radionuclidi nelle acque di miniera ai fini dell'articolo 16, comma 1, ((. . .)). ((2))7.I limiti ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3 nonche' le specifiche grandezze ed i criteri di cui al comma 4 debbono essere fissati ed aggiornati nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive dell'Unione europea.
--------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che la presente modifica si applica a partire dal 1 gennaio 2001.
Entrata in vigore il 31 agosto 2000
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