Art 3

Art. 3.1.Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597:
a)le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al tre per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta;
b)non sono deducibili quote di ammortamento ne' canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;
c)sono deducibili le quote di ammortamento o i canoni di locazione anche finanziaria relativi agli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
d)le spese relative all'acquisto, alla locazione anche finanziaria o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono deducibili o ammortizzabili nella misura del 50 per cento. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento del reddito fondiario o del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili;
e)tra le spese per lavoro dipendente deducibili si comprendono anche le quote di indennita' di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta.
2.Gli esercenti professioni per le quali e' prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi devono tenere e conservare a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, oltre al registro prescritto dall'articolo 19 dello stesso decreto, il repertorio annuale della clientela.
3.Il repertorio annuale della clientela deve essere tenuto in forma di rubrica alfabetica. Devono esservi annotati le generalita' e l'indirizzo dei soggetti ai quali l'esercente ha prestato la sua opera nel periodo d'imposta, con l'indicazione dell'oggetto e della data di inizio delle prestazioni. L'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla data stessa, ovvero, per le prestazioni in corso all'inizio dell'anno, entro il 31 gennaio. Il termine per l'annotazione e' elevato a 90 giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1985 ed e' fissato al 31 marzo 1985 per quelle in corso all'inizio di tale anno.
4.Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia gli esercenti professioni che per legge sono obbligati alla tenuta di repertori o altre scritture specifiche relativi all'attivita' esercitata possono essere esonerati dalla tenuta del repertorio di cui ai precedenti commi. L'esonero puo' essere subordinato alla condizione che nella compilazione e nella tenuta delle scritture specifiche siano osservate le modalita' e apportate le integrazioni stabilite nel decreto.
((5.L'omessa tenuta o conservazione del repertorio della clientela ovvero delle scritture di cui al comma 4 sono punite con le pene in- dicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Il repertorio e le scritture si considerano non tenuti se non regolarmente bollati))((7))6.Le rimanenze finali dei beni indicati nel primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, concorrono a formare il reddito d'impresa, quale che sia il metodo di valutazione applicato, per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi cinque commi dell'articolo 62 dello stesso decreto, come modificato dal successivo comma 9.
7.Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto, che effettuano la valutazione delle rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio, si tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione del comma precedente, a condizione che nella dichiarazione annuale o in allegato ad essa siano illustrati i criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo.
8.Le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano soltanto per le rivalutazioni effettuate fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1984.
9.Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il quinto, il nono, il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con l'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72. I limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di lire per l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per il valore complessivo delle rimanenze sono ridotti rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni e le scritture stesse devono essere tenute se i nuovi limiti sono stati o sono superati in periodi di imposta aventi inizio dopo il 31 dicembre 1982.PERIODO ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69.
10.Il limite di lire venticinque milioni stabilito nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e' elevato a lire cinquanta milioni.
11.Ai fini dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilita' di prova contraria, le cessioni a titolo oneroso, compresi i conferimenti in societa', di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al due, al dieci o al venticinque per cento del capitale della societa' partecipata, secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni ovvero di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei confronti di soggetti diversi. La disposizione non si applica se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtu' del diritto di opzione inerente alle azioni o quote possedute, e la data della cessione o della prima cessione, e' superiore a cinque anni.
12.Il quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito con il seguente:
"I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
13. Le deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e nell'articolo 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano a condizione che l'imprenditore o la societa' attesti l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.
14. In caso di falsita' delle attestazioni prescritte nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel precedente comma, si applicano le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.
15. Sono abrogati i primi tre commi e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649. Per l'anno 1985 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di cui alla lettera a) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal precedente comma 12, possono essere formati fino al 31 gennaio dell'anno stesso.
16. Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985 una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso e' soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non e considerato cessione agli effetti delle imposte sul reddito; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda e' ridotta alla meta'. Il riferimento al quarto comma del suddetto articolo 5 si intende fatto al testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' aggiunto il seguente comma:
"Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali supera l'ammontare dei redditi la differenza, se e' stata tenuta la contabilita' ordinaria, puo' essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto". La disposizione si applica per le perdite relative a periodi d'imposta chiusi dopo il 31 dicembre 1984.
18. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e' stabilita nella misura di lire cinque milioni per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, di lire un milione per le societa' a responsabilita' limitata e di lire centomila per le societa' di altro tipo. Sono escluse le societa' cooperative, le societa' di mutuo soccorso, le societa' di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e le societa', sotto qualsiasi forma costituite, che non svolgano attivita' commerciali e i cui beni immobili siano totalmente destinati allo svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali, delle attivita' culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attivita' sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.(4)
19. La tassa di cui al precedente comma e' dovuta, oltre che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo. Le societa' iscritte nel registro delle imprese anteriormente al 10 gennaio 1985 devono eseguire il primo versamento annuale entro il 30 giugno 1985.(4)
20. Per gli enti, le associazioni e le organizzazioni diversi dalle societa' restano ferme le disposizioni di cui ai numeri 74 e' 75 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
21. Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni, a singoli soci persone fisiche ed enti non commerciali anche per singoli beni anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 1985 dalle societa' di cui alla prima parte del precedente comma 18, esistenti alla data del 31 luglio 1984, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta a meta'. Restano tuttavia soggette alle imposte sul reddito, sia per la societa' che per i soci assegnatari, le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione d'imposta. Per le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata la disposizione si applica a condizione che i soci assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci alla predetta data del 31 luglio 1984 o che vengano iscritti nel libro dei soci, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31 luglio 198.
21-bis. Ai fini di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari a seguito degli scioglimenti previsti nel comma precedente, come valore d'acquisto sara' considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della societa' di cui e' stato deliberato lo scioglimento.
-----------AGGIORNAMENTO(4)
Il D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 ha disposto con l'art.8 comma 1) che " La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' stabilita nella misura di lire 9 milioni per le societa' con capitale da lire 200 milioni a lire 499 milioni; lire 18 milioni per le societa' con capitale da lire 500 milioni a lire 999 milioni; lire 30 milioni per le societa' con capitale da lire 1.000 milioni a lire 4.999 milioni; lire 60 milioni per le societa' con capitale da lire 5.000 milioni a lire 9.999 milioni; lire 120 milioni per le societa' con capitale oltre 10.000 milioni; lire 2 milioni e 500 mila per le societa' a responsabilita' limitata e lire 500 mila per le societa' di altro tipo. I versamenti effettuati nel periodo intercorrente tra il 1› gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del presente decreto devono essere integrati entro il 30 giugno 1988 in misura pari alla differenza tra gli importi stabiliti con il presente articolo e quelli gia' pagati.
------------- AGGIORNAMNETO (7)
Il D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1991, n. 154 ha disposto che"I procedimenti penali relativi ai reati di cui all'art.3, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino alla data del 31 luglio 1991 o al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di garanzia; in caso di rateizzazione sono ulteriormente sospesi, su documentata istanza dell'interessato fino alla scadenza del termine per il versamento rateale."
Entrata in vigore il 16 marzo 1991
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