(contribuzione relativa alla gestione previdenziale)
Art. 26.(Contribuzione relativa alla gestione previdenziale)((Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e' stabilito nell'importo di L. 350.000 annue.
La misura del contributo predetto a decorre dal 1° gennaio 1978 dovra', per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.
La percentuale di cui al comma precedente potra' essere variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, in relazione alle risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunita' di una anticipata compilazione.
La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attivita' professionale e' tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avra' diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento, ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato.
Il contributo non potra', in ogni caso, essere di importo inferiore a quello stabilito al primo comma del presente articolo.
Per i geometri neodiplomati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre anni di iscrizione, e' ridotto di due terzi.
I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata, a decorrere dal 1 gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che alla data del 31 dicembre 1977, pur trovandosi nelle condizioni predette, risultano iscritti alla Cassa, cessano dall'obbligo dell'iscrizione, conservando tuttavia la facolta' di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalita' previste dalla presente legge))((1))-----------------AGGIORNAMENTO (1)La L. 8 agosto 1977, n. 583 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
la modifica del presente articolo decorre dal dal 1 gennaio 1977.
La misura del contributo predetto a decorre dal 1° gennaio 1978 dovra', per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.
La percentuale di cui al comma precedente potra' essere variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, in relazione alle risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunita' di una anticipata compilazione.
La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attivita' professionale e' tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avra' diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento, ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato.
Il contributo non potra', in ogni caso, essere di importo inferiore a quello stabilito al primo comma del presente articolo.
Per i geometri neodiplomati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre anni di iscrizione, e' ridotto di due terzi.
I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata, a decorrere dal 1 gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che alla data del 31 dicembre 1977, pur trovandosi nelle condizioni predette, risultano iscritti alla Cassa, cessano dall'obbligo dell'iscrizione, conservando tuttavia la facolta' di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalita' previste dalla presente legge))((1))-----------------AGGIORNAMENTO (1)La L. 8 agosto 1977, n. 583 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
la modifica del presente articolo decorre dal dal 1 gennaio 1977.
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2. Trib. Benevento, sentenza 03/06/2024, n. 598Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4441/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro TRA AI VA, elettivamente domiciliata in via Nazionale 18 MELIZZANO, presso lo studio dell'avv. RENZI MARIA PASQUALINA e dell'avv. Mario Cecere, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso; - parte ricorrente - C O N T R O CIPAG elettivamente domiciliato presso GALLERIA UMBERTO I N.8 80100 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. GARZILLI MASSIMO giusta delega in atti; - parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 31/05/2024 la …Leggi di più...
3. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/01/2024, n. 84Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa RI AV, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7145/2017 (cui è riunita la causa n.r.g. 4451/2022) TRA AP IG, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Marcello Stanislao, presso il cui studio elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere, alla via Roberto D'Angiò n. 50/52 RICORRENTE E CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale …Leggi di più...
4. Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/02/2023, n. 04153Provvedimento: la seguente ORDINANZA sul ricorso 32333-2020 proposto da: IA UI EL, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO LIBERATORE; - ricorrente- Contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 273, presso lo STUDIO LEGALE BONURA - FONDERICO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA, HARALD MASSIMO BONURA; ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI …Leggi di più...
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