Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

Art. 2.Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 711.All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)alla lettera a), le parole da «portuali» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190»;
b)alla lettera b), le parole da «11 febbraio 2014» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «23 dicembre 2020, n. 190»;
c)dopo la lettera qq), sono inserite le seguenti:
«qq-bis) codice IGF: il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilita', come definito nella Convenzione SOLAS, regola II-1/2.29;
qq-ter) codice polare: il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella Convenzione SOLAS, regola XIV/1.1;»;
d)alla lettera fff), le parole «dall'autorita' marittima italiana competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio consolare o, nei casi espressamente previsti dal presente decreto, dal Ministero dello sviluppo economico»;
e)alla lettera hhh), le parole «o di un certificato di addestramento» sono sostituite dalle seguenti: «, di un certificato di addestramento o di una prova documentale»;
f)dopo la lettera qqq), sono inserite le seguenti:
«qqq-bis) acque polari: acque dell'Artico e della zona dell'Antartide, come definite dalla Convenzione SOLAS regole da XIV/1.2 a XIV/1.4;
qqq-ter) acque protette: zona di mare antistante le coste nazionali dove le navi non adibite a navigazione marittima effettuano esclusivamente navigazione con i seguenti limiti operativi:
1) periodo dal 1° maggio al 30 settembre;
2) ore diurne;
3) visibilita' buona;
4) distanza massima di 0,5 miglia dalla costa ed entro i limiti del circondario marittimo;
5) vento non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
6) mare non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: zona di mare che si discosta dal limite delle acque protette per una distanza non superiore 0,5 miglia di navigazione dove operano le navi non adibite a navigazione marittima, con i medesimi limiti operativi di cui alla lettera qqq-ter.».
Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2. (Definizioni).- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190;
b) Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto: cosi' come disciplinato dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190;
c) direzione marittima: l'ufficio della zona marittima, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, secondo comma, del codice della navigazione e dell'articolo 2, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
d) autorita' marittima: gli uffici di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente di mare;
e) lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed e' in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento o di una prova documentale;
f) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave;
g) ufficiale: un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza dei contratti collettivi;
h) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione qualificato in conformita' al capo II dell'allegato I;
i) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave, se il comandante non e' in grado di esercitarlo;
l) allievo ufficiale di coperta: una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di coperta, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;
m) direttore di macchina: l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
n) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in macchina qualificato in conformita' al capo III dell'allegato I;
o) primo ufficiale di macchina: l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave, se il direttore di macchina non e' in grado di esercitarla;
p) allievo ufficiale di macchina: una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;
q) radio operatore: un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato di competenza rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 6, del presente decreto, che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi;
r) radio operatore GMDSS: persona qualificata in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato I, capo IV;
s) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta;
t) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina;
u) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo di una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione;
v) ufficiale elettrotecnico: ufficiale qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III;
z) marittimo abilitato di coperta: comune qualificato in conformita' dell'allegato I, capo II;
aa) marittimo abilitato di macchina: comune qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III;
bb) comune elettrotecnico: comune qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III;
cc) nave adibita alla navigazione marittima: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
dd) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo, le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;
ee) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati;
ff) nave chimichiera: la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);
gg) nave gasiera: la nave, costruita od adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto dei gas liquefatti, od altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBC code), di volta in volta vigente;
hh) nave da passeggeri: la nave definita nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974 (SOLAS 74), nella versione modificata;
ii) nave da pesca: la nave adibita alla cattura di pesce od altre risorse vive del mare;
ll) nave da passeggeri ro-ro: la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla SOLAS 74, di volta in volta vigente;
mm) viaggi costieri: i viaggi effettuati in prossimita' della costa come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37, 39 e 40, del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; nn) potenza di propulsione: la potenza di uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;
oo) norme radio: le norme radio allegate, o considerate allegate, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, nella versione modificata;
pp) servizi radio: le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformita' delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, a discrezione dei singoli Stati membri e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
qq) Convenzione STCW: la convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del 1978, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, entrambi nella loro versione aggiornata;
qq-bis) codice IGF: il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilita', come definito nella Convenzione SOLAS, regola II-1/2.29;
qq-ter) codice polare: il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella Convenzione SOLAS, regola XIV/1.1;
rr) codice STCW: il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella versione aggiornata;
ss) Convenzione SOLAS: la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
tt) compagnia di navigazione: la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l'armatore od il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilita' inerenti la conduzione della stessa, assumendosi cosi' tutti i doveri e le responsabilita' gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente decreto;
uu) certificato di competenza: certificato rilasciato e convalidato relativo a comandanti, ufficiali e radio operatori del GMDSS, in conformita' dell'allegato I, capi II, III, IV o VII, che abilita il legittimo titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni previste al livello di responsabilita' in esso specificato;
vv) certificato di addestramento: certificato diverso da un certificato di competenza rilasciato ad un marittimo, attestante che i pertinenti requisiti in materia di formazione, competenza o servizio in navigazione previsti dal presente decreto legislativo sono soddisfatti;
zz) prova documentale: documentazione diversa dal certificato di competenza o dal certificato di addestramento utilizzata quale evidenza che i pertinenti requisiti previsti dal presente decreto legislativo sono soddisfatti;
aaa) attestato di addestramento conseguito: documento rilasciato dall'Amministrazione competente che riporta tutto l'addestramento conseguito;
bbb) funzioni: una serie di compiti, servizi e responsabilita', come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;
ccc) servizio di navigazione: il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento o di una prova documentale ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica;
ddd) riconosciuto: riconosciuto dall'amministrazione italiana competente in conformita' delle disposizioni del presente decreto;
eee) Paese terzo: il Paese che non e' uno Stato membro dell'Unione europea;
fff) convalida di riconoscimento: il documento, emesso dall'ufficio consolare o, nei casi espressamente previsti dal presente decreto, dal Ministero dello sviluppo economico, che convalida il riconoscimento di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento emesso da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo;
ggg) riconoscimento: l'accettazione da parte dell'autorita' italiana competente del certificato di competenza o del certificato di addestramento rilasciato da un altro Stato parte della Convenzione STCW;
hhh) Stato membro ospitante: lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato di competenza, di un certificato di addestramento o di una prova documentale;
iii) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53;
lll) mese: un mese civile od un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi dalla durata inferiore ad un mese;
mmm) codice ISPS: il codice internazionale per la sicurezza degli impianti portuali e delle navi (International Ship and Port Facility Security), adottato il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2 della conferenza degli Stati contraenti alla SOLAS 74, nella versione aggiornata;
nnn) ufficiale di protezione della nave: la persona a bordo della nave che risponde al comandante ed e' designata dalla societa' come responsabile della protezione della nave e, in particolare, dell'attuazione e del rispetto del piano di protezione della nave e come collegamento con l'agente di protezione della societa' e con l'agente di protezione dell'impianto portuale;
ooo) compiti di protezione: tutti i compiti e le mansioni per la protezione a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della SOLAS 74, nella versione modificata, e dal codice ISPS;
ppp) comitato: comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002;
qqq) agenzia: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.
qqq-bis) acque polari: acque dell'Artico e della zona dell'Antartide, come definite dalla Convenzione SOLAS regole da XIV/1.2 a XIV/1.4;
qqq-ter) acque protette: zona di mare antistante le coste nazionali dove le navi non adibite a navigazione marittima effettuano esclusivamente navigazione con i seguenti limiti operativi:
1) periodo dal 1° maggio al 30 settembre;
2) ore diurne;
3) visibilita' buona;
4) distanza massima di 0,5 miglia dalla costa ed entro i limiti del circondario marittimo;
5) vento non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
6) mare non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: zona di mare che si discosta dal limite delle acque protette per una distanza non superiore 0,5 miglia di navigazione dove operano le navi non adibite a navigazione marittima, con i medesimi limiti operativi di cui alla lettera qqq-ter.».
Entrata in vigore il 30 novembre 2021
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