Regolamento per il servizio farmaceutico-art. 50

Art. 50.

Si procede alla visita, di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, con l'intervento del titolare autorizzato o del direttore responsabile della farmacia.

Assiste in qualita' di segretario un impiegato dell'Ufficio sanitario provinciale od il cancelliere della pretura o, in mancanza, il segretario del comune o chi per esso.

Il verbale viene steso in doppio originale, uno da trascriversi in apposito registro che il farmacista e' obbligato a tenere e l'altro da trasmettersi al Prefetto della provincia.

Ambedue gli originali devono essere firmati, oltre che dai componenti la Commissione visitatrice, dal titolare o direttore della farmacia e dal segretario.

Qualora il titolare o direttore si rifiutasse di intervenire o di firmare il verbale, deve farsene menzione indicando i motivi del rifiuto.
Entrata in vigore il 14 novembre 1938

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