disciplina transitoria
Art. 20. Disciplina transitoria1.Nel periodo transitorio, sino all'adozione della contabilita' economico-patrimoniale prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 4, lettera a)della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Collegio dei revisori dei conti delle universita', in occasione della predisposizione della relazione al conto consuntivo verifica l'esistenza delle condizioni ed applica i parametri di cui all'articolo 3, comma 2, azionando, qualora ne ricorrano le condizioni ivi descritte, la procedura prevista agli articoli 4 e 5.
2.Nel periodo transitorio di cui al comma 1 le parole: «bilancio unico di esercizio», ove ricorrono nel presente decreto, devono intendersi per: «conto consuntivo» e le parole: «bilancio unico di previsione annuale» devono intendersi per: «bilancio di previsione annuale».
3.Quanto previsto al comma 5 dell'articolo 19 non si applica fino all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari, previsto dal comma 1, lettera a), e dal comma 3, lettera a)dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Note all'art. 20:
- Per il testo dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera a), della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 240 del 2010:
«3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attivita' di ricerca, nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole universita' e dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e dell'efficacia delle proprie attivita' da parte delle universita', anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualita' degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore;
e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle universita' allo scopo annualmente predeterminate;
f) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalita' di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonche' delle modalita' di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;
g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attivita', nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo.».
2.Nel periodo transitorio di cui al comma 1 le parole: «bilancio unico di esercizio», ove ricorrono nel presente decreto, devono intendersi per: «conto consuntivo» e le parole: «bilancio unico di previsione annuale» devono intendersi per: «bilancio di previsione annuale».
3.Quanto previsto al comma 5 dell'articolo 19 non si applica fino all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari, previsto dal comma 1, lettera a), e dal comma 3, lettera a)dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Note all'art. 20:
- Per il testo dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera a), della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 240 del 2010:
«3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attivita' di ricerca, nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole universita' e dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e dell'efficacia delle proprie attivita' da parte delle universita', anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualita' degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore;
e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle universita' allo scopo annualmente predeterminate;
f) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalita' di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonche' delle modalita' di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;
g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attivita', nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo.».
Sentenze • 2
1. TAR Bologna, sez. II, sentenza 2023-01-30, n. 202300052Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera giunta regionale·
- art. 12 D.Lgs. 387/2003·
- art. 20 D.Lgs. 199/2021·
- art. 34 C.p.a.·
- autorizzazione impianti rinnovabili·
- decreti ministeriali per l'individuazione delle aree idonee·
- difetto di interesse·
- impianti fotovoltaici·
- inammissibilità del ricorso·
- linee guida nazionali per la realizzazione di impianti fotovoltaici·
- moratoria realizzazione impianti rinnovabili·
- pianificazione urbanistica·
- principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile
2. TAR Bologna, sez. II, sentenza 2023-02-06, n. 202300066Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera di giunta regionale·
- art. 20 D.Lgs. n. 199 del 2021·
- art. 34 Cod. proc. amm.·
- autorizzazione impianti fotovoltaici·
- compatibilità impianti fotovoltaici con destinazione urbanistica·
- compensazione delle spese processuali·
- consumo del suolo·
- diritto urbanistico·
- inammissibilità del ricorso·
- interesse legittimo·
- moratoria impianti fotovoltaici·
- normativa energetica·
- piani urbanistici generali (PUG)·
- realizzazione impianti fotovoltaici