Art 5

Art. 5.

Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e modifica del limite di eta' per il conferimento di funzioni direttive di legittimita'

1.Al fine di assicurare la continuita' negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale della Corte di cassazione, in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale, i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati ordinari resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2.All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, ((alla data)) della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, ((alla data)) della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.».
Entrata in vigore il 29 ottobre 2016
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