disposizioni finanziarie

Art. 11. Disposizioni finanziarie1.All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: «1211» e' sostituita dalla seguente: «1075», le parole: «821 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «685 nel corso dell'anno 2016».
2.All'articolo 22, comma 1, ((alinea,)) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,)) la parola: «40.966.000» e' sostituita dalla seguente: «34.710.000», la parola: «57.906.000» e' sostituita dalla seguente: «51.650.000» e la parola: «56.906.000» e' sostituita dalla seguente: «50.650.000».
3.All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «37.766.000» e' sostituita dalla seguente: «31.510.000», la parola: «55.706.000» e' sostituita dalla seguente: «49.450.000».
4.Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5, pari complessivamente a 5.804.334 euro per l'anno 2017, a 6.214.395 euro per l'anno 2018, a 3.200.550 euro per l'anno 2019, a 3.254.431 euro per l'anno 2020, a 3.542.388 euro per l'anno 2021, a 3.563.285 euro per l'anno 2022, a 3.627.380 euro per l'anno 2023, a 3.702.158 euro per l'anno 2024, a 3.766.254 euro per l'anno 2025 e a 3.841.032 euro ((annui)) a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.Agli oneri di personale derivanti dall'articolo 9, pari a euro 2.553.700 ((annui)) a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gia' destinate, dal comma 11-bis del medesimo articolo 37, alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa, che restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 29 ottobre 2016

Sentenze1


  • 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-11-19, n. 201811178
    Provvedimento:
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    • art. 97 Cost.·
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    • copertura finanziaria·
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    • indennità di trasferta·
    • interpretazione normativa·
    • principio di proporzionalità della retribuzione·
    • principio di ragionevolezza·
    • principio di uguaglianza
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