Regolamento-art. 132


Art. 132.

Nessuno puo', senza regolare permesso ai sensi del seguente articolo 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorche' in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonche' negli argini, strade e dipendenze della bonificazione medesima.

In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.

Entrata in vigore il 28 luglio 1904
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