Regolamento-art. 135
Art. 135.
Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente articolo 134.
Sono invece permessi con semplice licenza scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere c), e), f), i), l), m), n) ed o) dello stesso articolo 134.
I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'articolo 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che e' parola nel presente articolo.
Sentenze • 3
1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-02-01, n. 202301766Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- annullamento ordinanza di demolizione·
- art. 10 L. 765/1967·
- art. 208 d.lgs. 152/2006·
- art. 35 d.P.R. 380/2001·
- art. 7 L. 241/1990·
- art. 93 R.D. 523/1904·
- autorizzazione unica regionale·
- compensazione delle spese·
- deficit istruttorio·
- eccesso di potere·
- principio di affidamento·
- servitù carrabile·
- servitù di passaggio demaniale·
- sviamento di potere·
- usucapione·
- violazione di legge
2. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2014-05-07, n. 201400768Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 88 e 93 D.Lgs. 259/2003·
- autorizzazione a lavori pubblici·
- Codice delle comunicazioni elettroniche·
- concessione precaria·
- deposito cauzionale·
- L.R. 5 maggio 1994 n. 34·
- oneri di concessione·
- R.D. 8 maggio 1904 n. 368·
- regolamento consortile·
- tutela delle acque pubbliche