Regolamento-art. 135


Art. 135.

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente articolo 134.

Sono invece permessi con semplice licenza scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere c), e), f), i), l), m), n) ed o) dello stesso articolo 134.

I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'articolo 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che e' parola nel presente articolo.

Entrata in vigore il 28 luglio 1904

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