Regolamento-art. 135
Art. 135.
Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente articolo 134.
Sono invece permessi con semplice licenza scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere c), e), f), i), l), m), n) ed o) dello stesso articolo 134.
I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'articolo 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che e' parola nel presente articolo.