Art 6
Art. 6.
L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, puo' essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, puo' essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
1. TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-08-03, n. 202001066Provvedimento:Leggi di più...- art. 9 del bando di concorso·
- compensazione delle spese·
- concorso pubblico·
- disparità di trattamento·
- graduatoria concorsuale·
- interruzione volontaria di gravidanza·
- legittimità dell'esclusione dal concorso·
- prova pratica·
- quesiti ambigui·
- selettività della prova·
- violazione art. 6 legge 194/1978
3. TAR Milano, sez. III, sentenza 2010-12-29, n. 201007735Provvedimento:Leggi di più...- accesso alle tecniche di interruzione volontaria della gravidanza·
- annullamento di atti amministrativi·
- competenza legislativa·
- contemperamento di valori costituzionali·
- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni·
- disposizioni costituzionali art. 117, art. 2, art. 32·
- interruzione volontaria della gravidanza·
- legge 22 maggio 1978 n. 194·
- livelli essenziali delle prestazioni·
- normativa statale e linee guida regionali·
- procedura di accertamento delle condizioni per l'interruzione della gravidanza·
- sentenza della Corte Costituzionale n. 27/1975 e n. 35/1997·
- sospensione cautelare·
- tutela della salute della madre·
- tutela della vita umana